News 2016.11.26

E-news - 26/11/2016

Il prossimo 26 novembre entrerà in vigore il Provvedimento IVASS 46/2016 che modifica il Regolamento Isvap 24/2008 inerente la procedura per la presentazione dei reclami.

Si evidenzia che una sigla sindacale di categoria, ha presentato ricorso al TAR avverso l’impianto del Provvedimento predisposto dall’Istituto di Vigilanza, ritenuto incoerente con il ruolo e le responsabilità degli Agenti previsti dal Codice delle Assicurazioni e dalla successiva normativa di legge in materia di intermediazione assicurativa.

1) Modalità di gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti in sezione A del RUI 

Il provvedimento attribuisce alle imprese preponenti la gestione dei reclami inerenti il comportamento dei propri Agenti (e dei relativi dipendenti o collaboratori) che saranno chiamati a pronunciarsi sulla questione oggetto di reclamo, entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo. La nuova disciplina prevede inoltre che gli Agenti siano tenuti ad analizzare  i dati e il contenuto dei singoli reclami trattati, originati dal proprio comportamento, al fine di adottare accorgimenti idonei a rimuovere le cause dei reclami. L’impresa potrà comunicare a sua volta ulteriori misure correttive.

2) Informativa sulla procedura dei reclami 

Gli Agenti dovranno modificare il proprio modello 7B riportando:

a) Le informazioni concernenti la gestione dei reclami inclusa la modalità di presentazione dei reclami all’impresa o all’intermediario, le modalità di comunicazione e la tempistica di risposta;

b) L’indicazione della funzione per la gestione dei reclami dell’impresa o dell’intermediario, ove esistente, incaricata dell’esame dei reclami e relativi recapiti;

c) Le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS e la possibilità per il reclamante, in caso di  mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità 

Il modello 7B dovrà essere modificato per adeguarlo alla gestione dei reclami anche qualora l’attività dell’intermediario sia svolta in regime di libera collaborazione Legge n. 221/2012.  In questo caso l’Agente che ha rapporto diretto con l’impresa emittente la polizza è competente per la gestione del reclamo e si ritiene gestirà in fase istruttoria il contraddittorio con il collega collaborante. Le informazioni relative alla procedura dei reclami dovranno essere disponibili anche sul sito internet, qualora esistente, e nei locali dove viene svolta l’attività di intermediazione.

 

3) Informativa a IVASS da parte dell’intermediario Agente 

A richiesta di IVASS gli Agenti dovranno   fornire le informazioni relative al numero dei reclami pervenuti, ai tempi di risposta e all’esito dei reclami nonché del prospetto statistico annuale riassuntivo. Gli intermediari Agenti operanti in plurimandato forniscono le informazioni anzidette differenziate per singola Compagnia.

 

Si allega il testo completo del PROVVEDIMENTO IVASS N. 46 DEL 3 MAGGIO 2016 per gli opportuni approfondimenti e il modello 7B scaricabile comunque dal sito dell' Ivass.

 

Il modello 7B di ciascun Agente/agenzia, dovrà essere aggiornato con la massima tempestività, nella Parte III lettera c) del modello stesso.

Provvedimento IVASS n. 46/2016

Allegato 7B con reclamo